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CEI1974

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CEI 1974 - Antico Testamento - Pentateuco - Levitico - 25

Levitico

25 1 Il Signore disse ancora a Mosè sul monte Sinai:
2 Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese che io vi dò, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore.
3 Per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti;
4 ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore; non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna.
5 Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dal seme caduto nella tua mietitura precedente e non vendemmierai l`uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra.
6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te;
7 anche al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese servirà di nutrimento quanto essa produrrà.
Anno del Giubileo
8 Conterai anche sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni.
9 Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba dell`acclamazione; nel giorno dell`espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese.
10 Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia.
11 Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate.
12 Poiché è il giubileo; esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi.
13 In quest`anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo.
14 Quando vendete qualche cosa al vostro prossimo o quando acquistate qualche cosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello.
15 Regolerai l`acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l`ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di rendita.
16 Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo; perché egli ti vende la somma dei raccolti.
17 Nessuno di voi danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio.
18 Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete il paese tranquilli.
19 La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete tranquilli.
20 Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?,
21 io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà frutti per tre anni.
22 L`ottavo anno seminerete e consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete il raccolto vecchio finché venga il nuovo.
23 Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini.
24 Perciò, in tutto il paese che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per quanto riguarda il suolo.
25 Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto.
26 Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,
27 conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio.
28 Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano al compratore fino all`anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l`altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.
La proprietà
Se uno vende una casa abitabile in una città recinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell`anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.
25,29 Cfr. Lam 4, 10. Cfr. Ez 5, 10. cfr. Dt 28, 53. cfr. Ger 19, 9.
30 Ma se quella casa, posta in una città recinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscire al giubileo.
31 Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate e al giubileo il compratore dovrà uscire.
32 Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di riscatto.
33 Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti.
34 Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne.
Poveri e servi
35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te.
36 Non prendere da lui interessi, né utili; ma temi il tuo Dio e fà vivere il tuo fratello presso di te.
37 Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura.
38 Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d`Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.
39 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo;
40 sia presso di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà fino all`anno del giubileo;
41 allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri.
42 Poiché essi sono miei servi, che io ho fatto uscire dal paese d`Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi.
43 Non lo tratterai con asprezza, ma temerai il tuo Dio.
44 Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava.
45 Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà.
46 Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, ognuno nei riguardi dell`altro, non lo tratterai con asprezza.
47 Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia,
48 dopo che si è venduto, ha il diritto di riscatto; lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli
49 o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei parenti dello stesso suo sangue o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé.
50 Farà il calcolo con il suo compratore, dall`anno che gli si è venduto all`anno del giubileo; il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante.
51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato;
52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni.
53 Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con asprezza sotto i suoi occhi.
54 Se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne andrà libero l`anno del giubileo: lui con i suoi figli.
55 Poiché gli Israeliti sono miei servi; miei servi, che ho fatto uscire dal paese d`Egitto. Io sono il Signore vostro Dio".





Note al testo

25,29 Cfr. Lam 4, 10. Cfr. Ez 5, 10. cfr. Dt 28, 53. cfr. Ger 19, 9.