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CEI 2008 - Antico Testamento - Pentateuco - Esodo - 21

Esodo

21 1 Queste sono le norme che tu esporrai loro.
Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto.
21,2-11 In Israele era ammessa la schiavitù, ma non poteva essere perpetua. Il caso qui previsto riguarda l’Ebreo che per debiti contratti si dà come schiavo al suo creditore assieme alla famiglia. Il tempo della schiavitù non poteva prolungarsi oltre il sesto anno, a meno che non fosse lo stesso schiavo ebreo a richiedere di rimanere in quello stato.
3Se è venuto solo, solo se ne andrà; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui.
4Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone, ed egli se ne andrà solo.
5Ma se lo schiavo dice: "Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli, non voglio andarmene libero",
allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina, e quello resterà suo schiavo per sempre.
21,6 Il rito della foratura dell’orecchio è il segno con cui si lega lo schiavo alla famiglia del padrone in perpetuo.
7Quando un uomo venderà la figlia come schiava, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi.
8Se lei non piace al padrone, che perciò non la destina a sé in moglie, la farà riscattare. In ogni caso egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei.
9Se egli la vuol destinare in moglie al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie.
10Se egli prende in moglie un'altra, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione.
11Se egli non le fornisce queste tre cose, lei potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
12Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte.
13Se però non ha teso insidia, ma Dio glielo ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi.
14Ma se un uomo aveva premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
15Colui che percuote suo padre o sua madre, sarà messo a morte.
16Colui che rapisce un uomo, sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte.
17Colui che maledice suo padre o sua madre, sarà messo a morte.
Quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non muore, ma deve mettersi a letto,
21,18-32 Il criterio che soggiace a tutti i casi contemplati di pene per colpi e ferite è la riparabilità o meno del danno inferto: nel primo caso si esige un compenso in moneta; nel secondo si applica la legge del taglione.
19se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure.
20Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta.
21Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è suo denaro.
22Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato.
Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita:
21,23-25 vita per vita: è la legge del taglione; già presente nel codice di Hammurabi, è basata sulla proporzionalità della pena rispetto al delitto e costituisce un progresso rispetto alla vendetta sproporzionata e selvaggia di cui la stessa Bibbia fa menzione (Gen 4,23-24). Gesù chiederà al suo discepolo di rinunciare a ogni vendetta personale e di perdonare, come Dio stesso perdona (Mt 5,38-42; 6,12.14-15; 18,22-35).
24occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede,
25bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
26Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, darà loro la libertà in compenso dell'occhio.
27Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, darà loro la libertà in compenso del dente.
28Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente.
29Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev'essere messo a morte.
30Se invece gli viene imposto un risarcimento, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto.
31Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera.
32Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro, trenta sicli, e il bue sarà lapidato.
33Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino,
34il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà.
35Quando il bue di un tale cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta.
36Ma se è notorio che il bue era solito cozzare già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
37Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo sgozza o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame minuto per il montone.


Note al testo

21,2-11 In Israele era ammessa la schiavitù, ma non poteva essere perpetua. Il caso qui previsto riguarda l’Ebreo che per debiti contratti si dà come schiavo al suo creditore assieme alla famiglia. Il tempo della schiavitù non poteva prolungarsi oltre il sesto anno, a meno che non fosse lo stesso schiavo ebreo a richiedere di rimanere in quello stato.
21,6 Il rito della foratura dell’orecchio è il segno con cui si lega lo schiavo alla famiglia del padrone in perpetuo.
21,18-32 Il criterio che soggiace a tutti i casi contemplati di pene per colpi e ferite è la riparabilità o meno del danno inferto: nel primo caso si esige un compenso in moneta; nel secondo si applica la legge del taglione.
21,23-25 vita per vita: è la legge del taglione; già presente nel codice di Hammurabi, è basata sulla proporzionalità della pena rispetto al delitto e costituisce un progresso rispetto alla vendetta sproporzionata e selvaggia di cui la stessa Bibbia fa menzione (Gen 4,23-24). Gesù chiederà al suo discepolo di rinunciare a ogni vendetta personale e di perdonare, come Dio stesso perdona (Mt 5,38-42; 6,12.14-15; 18,22-35).